La mediazione civile si svolge obbligatoriamente alla presenza delle parti in lite e, quando è richiesto, dei loro avvocati. Perché essa vada a buon fine è fondamentale che le parti siano correttamente informate e consapevoli di essere i reali artefici dell’accordo che non si basa solo su diritti od obblighi, adattandosi facilmente alle effettive esigenze economiche e commerciali delle parti che potranno anche trovare un accordo su basi innovative, discostandosi dalle posizioni originarie.
Vantaggi della mediazione civile – In termini relazionali, di riservatezza, di tempi e di benefici fiscali.
La mediazione, nata inizialmente con lo scopo di ridurre l’esorbitante carico di contenzioso pendente presso i tribunali, rappresenta oggi per cittadini, imprese, enti pubblici e privati, uno strumento in grado di risolvere le controversie in modo celere (il procedimento di mediazione dura tre mesi, prorogabili per altri tre), efficace (quando ci sono gli avvocati l’accordo che si raggiunge ha efficacia esecutiva) e conveniente (la mediazione ha costi di gran lunga inferiori rispetto a quelli previsti se la controversia seguisse le vie giudiziali).
Gli incontri sono riservati.
Mentre la sentenza molto spesso consolida elementi di rottura nella comunicazione e favorisce l’inasprimento delle relazioni, siano esse di natura commerciale, condominiale o altro, la mediazione rappresenta l’occasione per chiarire situazioni rimaste in sospeso, per riallacciare rapporti interrotti o per distendere la comunicazione e trovare nuovi e più solidi equilibri.
Alle parti che svolgono la mediazione vengono inoltre riconosciuti importanti benefici fiscali nella forma di crediti di imposta, il cui tetto massimo varia a seconda che ci sia o meno l’accordo, commisurati:
– all’indennità di mediazione effettivamente corrisposta;
-al compenso pagato all’avvocato per l’assistenza nelle controversie in cui questa è obbligatoria e nella mediazione delegata dal giudice;
– all’importo versato a titolo di contributo unificato per il giudizio estinto a seguito di conciliazione in caso di mediazione delegata..
Ogni atto della mediazione inoltre è esente da imposte e tasse.
Il ruolo del mediatore
Il Mediatore non è un giudice né un arbitro, pertanto non può decidere la controversia. A lui spetta il compito di facilitare la comunicazione tra le parti e l’elaborazione di un accordo reciprocamente soddisfacente, basato sui reali interessi sottesi alla lite. Nel fare questo egli è terzo neutrale e conduce l’intero procedimento nel rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità, indipendenza e, appunto, neutralità.